ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg. nell’anno solare: riduzione del 20% ;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 20%;
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le
riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 3, il contribuente ha l’obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, nella deliberazione di approvazione delle tariffe, l’Amministrazione Comunale può stabilire riduzioni del tributo per le seguenti fattispecie:
Riduzione della tassa pari al 30%, sulla parte fissa e su quella variabile della tariffa ai nuclei familiari con reddito complessivo non superiore alla seguente tabella, nei quali sia presente un portatore di handicap (invalidità del 100% con diritto di accompagnamento, purchè non ospitati, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private) previa presentazione di apposita documentazione attestante sia il reddito che l’invalidità stessa.
ART. 25
CUMULO DI RIDUZIONI
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe può essere stabilita una percentuale massima di riduzione in caso di cumulo.
Allegati